La formazione per RLS
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prevede che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia delle informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro sia dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui svolge l'attività lavorativa.
Il corso di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
I contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
• Principi giuridici comunitari e nazionali;
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Valutazione dei rischi;
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
• Nozioni di tecnica della comunicazione.
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?
Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.
L’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Addetto al Primo Soccorso
L’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 prevede che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti al Primo Soccorso debbano svolgere una formazione specifica (teorica e pratica) per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di primo soccorso.
La durata e i contenuti specifici del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso variano a seconda della classificazione dell’azienda o dell’unità produttiva (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei fattori di rischio.
Nello specifico, per le aziende o unità produttive di Gruppo A la durata minima del corso di formazione è pari a 16 ore; per le aziende o unità produttive di Gruppo B e C, la durata minima della formazione è pari a 12 ore.
Classificazione delle aziende e Primo Soccorso
Gruppo A
• Aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99);
• Centrali termoelettriche;
• Impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95);
• Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96);
• Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56);
• Aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• Aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL;
• Aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Gruppo B
• Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Gruppo C
• Aziende o unità produttive con numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel Gruppo A.
Secondo quanto previsto dalla normativa, il corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso può essere svolto esclusivamente con formazione in presenza (non è ammessa la formazione in modalità eLearning).
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere l'Addetto al Primo Soccorso?
Secondo quanto previsto dalla normativa, gli Addetti al Primo Soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento triennale la cui durata cambia a seconda del gruppo assegnato all’azienda: minimo 4 ore per le aziende dei Gruppi B e C; minimo 6 ore per le aziende del Gruppo A.
Datore di Lavoro RSPP
L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP) previa partecipazione a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, alle modalità di organizzazione del lavoro e alle attività lavorative svolte.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio aziendale:
• Corso di formazione per Basso rischio: 16 ore
• Corso di formazione per Medio rischio: 32 ore
• Corso di formazione per Alto rischio: 48 ore
I corsi per Datore di lavoro RSPP forniscono le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sono articolati in quattro moduli:
• Modulo 1: Normativo – giuridico
• Modulo 2: Gestionale
• Modulo 3: Tecnico
• Modulo 4: Relazionale
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere il Datore di Lavoro RSPP?
Secondo quanto previsto dalla normativa, il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP) deve inoltre partecipare, con cadenza quinquennale, a specifici percorsi di aggiornamento la cui durata varia a seconda del livello di rischio aziendale:
• Corso di aggiornamento per Basso rischio: 6 ore
• Corsi di aggiornamento per Medio rischio: 10 ore
• Corsi di aggiornamento per Alto rischio: 14 ore
I corsi di aggiornamento per Datore di lavoro RSPP affrontano le evoluzioni della sicurezza sul lavoro e gli approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi, i sistemi di gestione e i processi organizzativi, le fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico, le tecniche di comunicazione volte all’informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

RSPP
L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Nello specifico, i consulenti e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di RSPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I corsi di formazione per RSPP, i cui contenuti sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2006 e del 7 luglio 2016, si compongono dei seguenti moduli:
• Modulo A - Corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP, della durata di 28 ore, erogabile anche in modalità eLearning e propedeutico per l'accesso agli altri moduli.
• Modulo B - Corso comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore, erogabile solo in presenza. Coloro che vogliono ricoprire l'incarico di RSPP in specifici settori dovranno frequentare, oltre al modulo B comune, anche dei moduli di specializzazione: SP1 - agricoltura e Pesca 12 ore; SP2 - cave e costruzioni 16 ore; SP3 Sanità residenziale 12 ore; SP4 chimico-petrolchimico 16 ore.
• Modulo C - Corso finalizzato all'acquisizione di competenze/abilità relazionali e gestionali, della durata di 24 ore, erogabile solo in presenza.
I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori allo svolgimento del ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento ai settori merceologici relativi al modulo B comune, oppure ai moduli di specializzazione).
Non è dunque possibile assumere il ruolo di RSPP prima del completamento dei tre moduli formativi, fatti salvi i casi di esonero (ad esempio, sulla base del titolo di studio conseguito).
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)?
Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) devono frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore, erogabile anche in modalità eLearning.
Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B e/o dalla data di conseguimento della Laurea in una delle classi di esenzione previste dalla normativa. Nel caso in cui un RSPP non riesca a completare l'aggiornamento della propria formazione RSPP entro cinque anni, perde i requisiti e quindi non può più svolgere tale ruolo.
Per info contattare la segreteria didattica di Asei Academy :
segreteria@aseischool.com